Agevolazioni fiscali

Molti dei nostri prodotti godono di agevolazioni fiscali e contributi a fondo perduto previsti per legge. A seconda dei casi, tralasciando circostanze particolare, l’acquisto di un ascensore, un miniascensore o un servoscala rientra tra i seguenti interventi agevolati:
Contributi statali per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati secondo legge 13/89.

Questo capitolo ha lo scopo di fornire informazioni sui contributi previsti dalla legge n° 13/1989 ("disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati").

Tra gli interventi previsti per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, rientra ovviamente anche l’installazione del montascale che, a differenza di eventuali interventi alternativi (realizzazione di rampe o altre opere edilizie, installazione di ascensori, etc.) gode anche del vantaggio di non avere bisogno di concessione edilizia o dichiarazione inizio attività per poter essere montato.

Chi ha diritto al contributo?

Il contributo viene rilasciato a favore di chiunque sia portatore “di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti” che determinino obiettive difficoltà alla mobilità; pertanto non è necessario essere formalmente riconosciuti invalidi, ma presentare una patologia tale da rendere impossibile, difficoltoso o pericoloso affrontare a piedi una rampa di scale.

Tale condizione può essere attestata da un certificato medico, in carta semplice, rilasciato da qualsiasi medico; è sufficiente che precisi da quali patologie dipende la limitazione del richiedente e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano.

I portatori di handicap riconosciuti invalidi al 100% con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda Sanitaria Locale, hanno diritto di precedenza nella graduatoria delle domande ammesse al contributo.

La Domanda di contributo

La domanda di contributo va presentata agli Uffici preposti del Comune dove è situato l’immobile e nel quale il richiedente abbia “stabile e abituale dimora".

Il comune non interviene direttamente sulle scelte relative all’erogazione dei fondi, in quanto questi sono stabiliti annualmente dal Ministero dei Lavori Pubblici, distribuiti alle regioni e da quest’ultime, erogati ai comuni, sulla base delle domande complessivamente ricevute.

La domanda deve essere sempre presentata dalla persona che ha le difficoltà di deambulazione o da chi ne esercita la tutela o la potestà.

Nel caso il costo dell’intervento sia a carico di una altro soggetto (familiare con a carico il soggetto richiedente, condominio, proprietario dell’immobile), quest’ultimo, per ottenere il diritto al contributo, dovrà sottoscrivere per adesione e consenso la domanda stessa.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno; la legge definisce che le domande relative ad un certo anno (per esempio il 2004) possano essere presentate entro il primo marzo del 2005, quelle presentate successivamente a tale termine saranno comunque prese in considerazione per l’anno successivo.

La documentazione da allegare

Oltre alla domanda, da presentare con marca da bollo da 14,62 euro, vanno allegati:
- Certificato medico in carta semplice attestante la menomazione funzionale e permanente;
- Descrizione sommaria delle opere da realizzare (preventivo);
- Autocertificazione del richiedente dal quale risultino l’ubicazione dell’immobile, le difficoltà di accesso, le opere che si intendono eseguire e la conferma che tali opere non siano gia esistenti o in corso di esecuzione e che per esse non è stato concesso altro contributo (il consulente commerciale Stannah sarà lieto di fornirvi una copia del modulo di autocertificazione);
- Nel caso di invalidi al 100%, va allegata fotocopia autenticata del certificato di invalidità.

Criteri per l’erogazione del contributo

La legge stabilisce che abbiano diritto al contributo tutti coloro che presentino menomazioni funzionali e permanenti atte a compromettere la mobilità.

Nel definire la graduatoria di erogazione dei fondi vengono tenuti in considerazione due soli elementi: il diritto di precedenza concesso agli invalidi al 100% e l’ordine cronologico di presentazione della domanda; pertanto non vengono tenuti in alcuna considerazione altri parametri come il reddito, l’età, il tipo di opera e la spesa affrontata.

Le domande che per mancanza di fondi sufficienti non riescano ad essere soddisfatte nell’anno di presentazione vengono automaticamente tenute valide per l’anno successivo.

Entità del contributo

La legge n° 13 stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di 12.911,42 euro.

La tabella sottoriportata presenta alcuni esempi:

Spesa Contributo
€ 2.582,28 € 2.582,28
€ 5.164,57 € 3.227,86
€ 7.746,85 € 3.873,42
€ 10.329,13 € 4.518,99
€ 15.493,70 € 5.293,68

Riepilogo documentazione necessaria per L.13/89

- Domanda in carta da bollo da 14,62 euro;
- Autocertificazione;
- Certificato medico in carta libera con identificata la menomazione e la limitazione funzionale;
- Codice fiscale del beneficiario del contributo;
- Fotocopia carta d’identità;
- Descrizione sommaria delle opere nonché importo della spesa prevista comprensiva di I.V.A. (preventivo).

In taluni casi si rendono necessari anche i seguenti documenti:
- Certificato di invalidità rilasciato da ASL, in originale o in copia autenticata (invalidità al 100%);
- Autorizzazione del Condominio risultante da deliberazione firmata dall’Amministratore pro-tempore;
- Atto comprovante l’assenso del locatore (per opere interne all’alloggio in affittanza);
- Atto di tutela, in originale o in copia autenticata (per minori o incapaci);
- La fattura di saldo viene fornita al termine dei lavori.

Nel caso in cui i nostri prodotti costituiscano spese sanitarie per portatori di handicap, si può usufruire della detrazione IRPEF al 19%;

Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19% (senza applicazione di franchigia) le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92, (articolo che definisce lo stato di handicap grave come “minorazione, singola o plurima che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” ) indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.

Sono ammessi alla detrazione solo le persone che hanno ottenuto il riconoscimento di disabilità dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92 e coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, etc etc.. Si segnala che nulla è previsto a livello normativo in merito ad una determinata percentuale di invalidità oltre la quale si configura lo status di "handicap grave".

La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta al familiare del disabile solo se questo risulta fiscalmente a carico.

Per ottenere l’agevolazione fiscale occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.

La detrazione del 19% nel caso se ne abbia diritto, può essere applicata sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 50%.

Suggeriamo comunque, al fine di verificare l’applicabilità delle indicazioni sopra riportate alle specifiche condizioni di ogni singolo contribuente, di rivolgersi ad un consulente fiscale.

Per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, è prevista una detrazione IRPEF pari al 50%;

Il contenuto della seguente pubblicazione è basato sulle norme legislative relative al trattamento fiscale delle detrazioni d’imposta. Nel caso intervengano modifiche alla normativa vigente, si consiglia di accertarsi e verificare che non siano occorse variazioni nel trattamento fiscale.

Suggeriamo comunque, al fine di verificare l’applicabilità di tali norme alle specifiche condizioni di ogni contribuente, di rivolgersi ad un consulente fiscale.

Detrazione fiscale del 50%

E’ possibile detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese (comprensive di IVA) sostenute per l’acquisto e l’installazione di un montascale.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, secondo il Decreto Legge n° 83/2012, la percentuale di detrazione passa dal 36% al 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di un montascale.

Chi può fruire della detrazione

Sono ammessi a fruire della detrazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:
- il proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’ intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.

In questo caso è però necessario che il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente e che l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio del modulo di inizio lavori.

Ripartizione della detrazione

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Quindi, a titolo di esempio, una spesa sostenuta nel 2012, inizierà ad essere portata in detrazione nella “Dichiarazione dei Redditi 2012” da presentarsi l’anno successivo.

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione e per farlo deve necessariamente indicare la detrazione fiscale in ciascuna delle 10 dichiarazioni dei redditi.

L’importo eccedente non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

La detrazione compete per le spese sostenute nell’anno e rispetta rigorosamente, peraltro, il criterio di cassa (la spesa si intende sostenuta nell’anno in cui viene pagata, indipendentemente dalla data fattura).

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio e presi in carico dal condominio, la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.

In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile indicata nella certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti.

Cambio di possesso

Nel caso in cui viene venduto l’immobile prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate, salvo diverso accordo tra le parti, viene trasferito all’acquirente persona fisica dell’unità abitativa. Se il contribuente che ha eseguito l’intervento effettua la donazione dell’immobile ad un altro soggetto, il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest’ultimo.

In caso di decesso del titolare di diritti sull’immobile oggetto dell’installazione, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso, le detrazioni competono solo qualora l’erede conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

Cosa fare per fruire della detrazione

Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate tramite bonifico bancario o postale utilizzando l’apposito bollettino da cui risultino:

- la causale del versamento: “pagamento acconto/saldo per acquisto montascale ai fini abbattimento barriere architettoniche come da fattura n° XXXX emessa da Stannah Montascale Srl”;
- il codice fiscale del soggetto che paga;
- il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali e presi in carico dal condominio, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore.

I contribuenti debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e la ricevuta del bonifico.

Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, deve essere esibita a richiesta degli Uffici finanziari.

Applicazione di IVA agevolata al 4%.